Chi decide di migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile può fruire dell’ecobonus al 50% o 65%, a seconda dei lavori.
Rinnovare dal punto di vista energetico la propria casa con lo sconto fiscale al 50 o 65%, a seconda dei lavori, è possibile fino al 2024. Tra i vari bonus casa prorogati dall’ultima legge di bilancio troviamo anche l’ecobonus, ossia la possibilità di portare in detrazione dall’Irpef o dall’Ires una serie di spese sostenute in relazione ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Ecobonus al 50-65% fino al 2024
In generale, le detrazioni sono riconosciute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Chi decide di migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile può fruire quindi dell’ecobonus al 50% o 65%, a seconda dei lavori. Nel dettaglio i lavori agevolabili sono:
- Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (50%)
- Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (65%
- Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore (65%)
- Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale: con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) (65%)
- Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (65%)
- Installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda (65%)
- Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (65%)
- Finestre comprensive di infissi (50%)
- Schermature solari (50%)
- Riqualificazione energetica globale di edifici (65%)
- Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (65%)
- Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automation) (65%)
- Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali (65%)
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
Chi può avere la detrazione fiscale
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Come avere la detrazione per l’ecobonus
Per avere la detrazione al 50% o 65%, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, occorre indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi. Tali spese in particolare devono essere pagate con bonifico bancario o postale in cui vanno indicati:
- la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dell’asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, dell’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, proprio la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE). La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea (https://detrazionifiscali.enea.it/).
Ecobonus in condominio
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, l’ecobonus ha misura diversa. In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse in particolare vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:
- all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
- all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto
Fino al 2024 chi sostiene spese per gli interventi di riqualificazione energetica può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, ovvero per la cessione del credito di imposta.
Lo sconto in fattura può avere come importo massimo quello fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La cessione a terzi del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Lo sconto in fattura invece deve essere di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso e deve essere anticipato dal fornitore. Lo sconto in fattura può anche essere praticato anche in misura parziale. Cosa significa? In questo caso il beneficiario potrà sfruttare direttamente la parte di spesa effettivamente sostenuta, trasferendo al fornitore – se d’accordo – la detrazione spettante sulla base dello sconto parziale effettuato.
Il credito di imposta può essere ceduto una sola volta. Ciò significa in sostanza che il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta. Stessa cosa è prevista per lo sconto in fattura. Così i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potranno cederlo a loro volta.
Ecobonus e Superbonus al 110%
La riqualificazione energetica dell’immobile si ricorda è possibile anche mediante il Superbonus al 110%, fruibile a determinate condizioni.
La maxi detrazione è prevista per una serie precisa di interventi che si dividono in “trainanti” e “trainati”. Gli interventi trainanti che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, ma sono escluse le nuove costruzioni. Gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile nel caso di installazione di un impianto di riscaldamento.
Gli interventi trainanti sono quello di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, interventi antisismici ma solo per le abitazioni che si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Condizione indispensabile per ottenere la detrazione del 110% è che gli interventi realizzati nel complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica “A3” il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato, e questo documento ha una validità temporale di 10 anni.
A questi interventi se ne possono aggiungere altri, i cosiddetti interventi trainati, come per l’appunto interventi di efficientamento energetico al 50 o 65%, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Fonte: Cose di Casa