Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate rispetto al Superbonus 110% (normativa del decreto Rilancio per effettuare i lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico praticamente a costo zero), sembra infatti che l’AdE abbia finalmente sciolto il dubbio sulla seconda casa.
Attraverso la risposta attraverso la risposta numero 455 del 7 ottobre 2020, data ad un utente che poneva il quesito, L’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento all’articolo 119, comma 10 del decreto Rilancio, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 chiarisce che possono beneficiare del Superbonus gli “interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”. Non viene fatta alcuna distinzione tra prima e seconda casa.
Inoltre è stato aggiunto che: tutti gli interventi a scopo antisismico posso essere eseguiti su tutte le abitazioni che una persona possiede, “anche in numero superiore alle due unità”. Di conseguenza, la stessa Agenzia conclude: “si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale”.
Fonte: Immobiliare.it