Canone concordato: se non si comunica la rinuncia al rinnovo il contratto si allunga

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L’omessa rinuncia al rinnovo allunga il contratto di locazione a canone concordato. Ecco quanto chiarito dal legislatore con una norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 19-bis del dl n. 34/2019 (decreto crescita) convertito in legge n. 58/2019.

Protagonisti sono i contratti previsti dal comma 3, art. 2, legge n. 431/1998, ai sensi del quale le parti (locatore e conduttore) possono effettuare la locazione definendo il valore del canone, la durata del contratto e altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi locali. Per tale tipologia di contratti la durata minima è fissata in tre anni, alla scadenza dei quali, se le parti non abbiano concordato diversamente, scatta di diritto la proroga biennale salvo facoltà di disdetta da parte del locatore per motivi previsti dalla medesima disposizione al comma 5. Lo stesso comma prevede anche che, al termine dei 2 anni di proroga, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura di rinnovo a buone condizioni o di rinuncia al rinnovo.

Tale intenzione deve essere comunicata all’altra parte con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza e qualora tale comunicazione manchi il contratto si intende rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Ex lege è stato ora stabilito che, se al termine del quinquennio di durata del contratto dovesse mancare la comunicazione di rinuncia al rinnovo, il contratto si intende rinnovato alle stesse condizioni per altri due anni.

Fonte: Idealista.it

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